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ACCORDO FIRMATO TRA NEXIA AUDIREVI E CONAI

CHI È IL CONAI E PERCHÉ È OBBLIGATORIO ADERIRVI

L’imballaggio di una merce costituisce, per espressa previsione comunitaria, un elemento inquinante. Da questo è derivato il principio fondamentale per cui risponde di tale inquinamento sia chi produce l’imballaggio sia chi lo utilizza nell’ambito della propria attività commerciale.

Nell’ordinamento italiano tale principio è stato reso esecutivo con l’emanazione del D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006 (recepimento della direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi).

Tale Decreto istituisce il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), con lo scopo del raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio degli imballaggi e con la finalità di garantire il necessario coordinamento dell’attività di raccolta differenziata.

A tale consorzio, per espresso previsione del Decreto, devono iscriversi tutti i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi. CONAI nasce pertanto come un consorzio di diritto privato la cui finalità di interesse pubblico ne rende tuttavia obbligatoria l’iscrizione.

Le aziende aderenti al Consorzio versano un contributo obbligatorio, il Contributo Ambientale CONAI (CAC), stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di ‘imballaggi pieni’ (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

CONTROLLI, SANZIONI, AUTODENUNCIA

A partire dall’esercizio 2017, Audirevi rientra, dunque, tra le società esterne che, su richiesta di un’impresa consorziata, il CONAI potrà incaricare per effettuare i dovuti controlli.

Il CONAI ha, infatti, predisposto procedure di controllo sulla corretta applicazione del Contributo Ambientale, controlli che possono essere effettuati anche da società esterne, come previsto dal Regolamento CONAI, comma 2, art. 11).

È importante ricordare che l’attività di controllo del CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

Ai sensi dell’art. 11 del proprio Regolamento, CONAI può infatti disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni – presso l’impresa consorziata, regolamentati secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo.

Il Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

  • omessa applicazione del Contributo Ambientale;
  • omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito dei controlli di cui all’art. 11, l’accertamento della effettiva applicazione;
  • omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
  • infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
  • utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.
  • La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:
  • 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
  • 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni

Il Consorziato che desideri regolarizzare le violazioni commesse nell’applicazione delle norme può avvalersi di una procedura cosiddetta di ‘autodenuncia’. In tale caso, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’apposito modello di autodenuncia.

ISCRIZIONE

Per iscriversi a CONAI occorre compilare e inviare la Domanda di Adesione con allegata la ricevuta di versamento della quota.

L’impresa all’atto dell’adesione deve indicare la categoria di appartenenza – Produttore o Utilizzatore – sulla base dell’attività prevalente individuata. L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro, al quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. La quota di adesione a CONAI si versa soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del Consorziato.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.

Le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

ESENZIONI PER EXPORT

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. CONAI prevede due procedure di esenzione:

  1. una procedura ordinaria (ex post) che consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi;
    Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta tramite apposito modulo entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (per le esportazioni 2016 il termine per la richiesta di rimborso scade il 28 febbraio 2017)
  2. una procedura semplificata (ex ante) che consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota.

Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle due precedenti.

A partire dall’anno 2017, inoltre, per le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati all’import con le procedure semplificate “a valore” o sulla “tara” delle merci stesse, sarà possibile usufruire di una nuova procedura di rimborso.

NOVITÀ 2017

Tra le principali novità, segnaliamo:

  • la riduzione – a partire dal 1˚ luglio 2017 – del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in vetro (da 17,30 a 16,30 Euro/ton);
  • la nuova procedura di rimborso dal Contributo Ambientale CONAI da riservare alle aziende consorziate che esportano imballaggi pieni, già dichiarati con le procedure semplificate import;
  • la circolare CONAI del 12.12.2016 che prevede una particolare procedura di regolarizzazione del pregresso – dal 1˚ gennaio 2014 – per il pagamento del Contributo Ambientale CONAI sugli appendini in filo di ferro e relativi accessori in acciaio, carta e plastica per lavanderie/stirerie
  • la semplificazione della dichiarazione di compensazione import/export con apposito modulo eliminando l’obbligo di allegare elenchi di fatture relative ad importazioni ed esportazioni di imballaggi/merci imballate
  • Integrazione soggetti esclusi. In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.