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Audirevi TALKS (About Economy) – “Erogazioni pubbliche percepite nel 2020: obblighi di informativa”

Come ogni anno, al momento della redazione della Nota integrativa, per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, si ripropone il tema delle informazioni sulle erogazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 125 e ss. della L. 124/2017. Considerando che gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati” “nell’esercizio finanziario precedente”, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nella Nota integrativa relativa al bilancio 2020 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2020, seguendo il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Al fine di limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, terzo settore e mondo delle imprese, sono stati esclusi dalla disciplina del comma 125 e del 125-bis i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

La precisazione appare rilevante, avuto riguardo all’attuale emergenza; in particolare, le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non sembrano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale. Tali benefici sono concessi, a tutti i soggetti che posseggono determinati requisiti, definiti dalla Legge. Tali ipotesi, non darebbero origine, quindi, ad un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario. Si ritiene, peraltro, che possano assumere “carattere generale” sia agevolazioni finanziarie che agevolazioni fiscali, quali tipicamente i crediti d’imposta.

Le modalità di fruizione del beneficio (erogazioni di denaro oppure minori versamenti di imposte) non rilevano, infatti, ai fini della disciplina in esame. Si ritiene opportuno sottolineare come, non sembra rilevante, per definire un’erogazione di “carattere generale”, la procedura prevista per il suo ottenimento. Possono, infatti, avere carattere generale sia agevolazioni automatiche sia agevolazioni il cui riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda e all’accertamento – da parte dell’ente erogante – della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge istitutiva. Appare tuttavia opportuno, ove il contributo sia di importo rilevante, fornire adeguata informativa in bilancio ex art. 2427 comma 1 n. 13 c.c., ai sensi del quale occorre indicare nella Nota integrativa “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”. In riferimento alla campagna bilanci in corso, è utile evidenziare che, posto che la pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche segue la tempistica del bilancio, nel caso in cui quest’ultimo sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione prevista dalla L. 124/2017 viene conseguentemente differita.

Sotto il profilo sanzionatorio, invece, a partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche (facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Considerando il piuttosto severo regime sanzionatorio, consigliamo di porre particolare attenzione nella redazione tema sulle erogazioni pubbliche in Nota integrativa.

 

Emanuele Pedretti

 

 

 

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