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Audirevi TALKS (About Economy) – “ACE – Aiuto alla Crescita Economica”

L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stato introdotto per la prima volta con l’articolo 1 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, con l’intento di rispondere all’esigenza “di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese”.

La disciplina relativa all’Aiuto alla Crescita Economica è stata abrogata con la Legge di Bilancio 2019 e ripristinata con l’articolo 1, comma 287, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

L’agevolazione oggetto di trattazione consiste in una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’art. 75 Tuir, pari al rendimento nozionale definito mediante l’applicazione delle aliquote ministeriali all’aumento del capitale proprio rispetto al capitale esistente al 31 dicembre 2010.

Anche le aliquote hanno seguito un andamento altalenante nel corso degli anni, partendo da un’aliquota del 3% per il triennio 2011-2013, raggiungendo il 4,75% per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 fino a ridursi all’1,30% nel 2020.

L’articolo 19 del Decreto sostegni 2 (DL 25 maggio 2021 n. 73) introduce una novità in tema di ACE. L’innovazione, valida per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, non si riferisce unicamente all’incremento dell’aliquota che viene portata al 15%, rendendo tale incentivo molto appetibile per le PMI, ma anche alla facoltà, in caso di incapienza, di poter beneficiare di tale agevolazione sotto forma di credito di imposta. Come espressamente previsto dal comma 6 dell’articolo in oggetto, tale credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D. Lgs. 241/1997, per il pagamento di tributi e contributi previdenziali ovvero chiesto a rimborso. In alternativa, il credito di imposta può “essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente”.

Dopo aver presentato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (i cui termini e modalità devono ancora essere stabiliti), il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si riscontra l’aumento del capitale proprio, sia esso sotto forma di versamento del conferimento in denaro, la rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società, ovvero la destinazione a riserva del risultato di esercizio.

Il comma 4 dell’articolo 19 del Decreto-Legge in esame, tuttavia, impone un periodo minimo di permanenza della variazione in aumento del capitale proprio che ha generato il credito di imposta, ossia se tale variazione venisse riassorbita, totalmente o parzialmente, nei due esercizi successivi al 31 dicembre 2021, il credito di imposta dovrà essere restituito in proporzione al minore importo. Quindi, con il 31 dicembre 2023 l’agevolazione diverrà acquisita a titolo definitivo.

L’intenzione della reintroduzione e del potenziamento dell’ACE è quella di favorire la capitalizzazione delle società, incoraggiando l’ingresso del risparmio privato nel sistema imprenditoriale, soprattutto in risposta alla situazione di incertezza provocata dalla pandemia. Si auspica che tale intervento normativo non si riveli una soluzione estemporanea richiesta dalla situazione emergenziale. Tale provvedimento, infatti, dovrebbe essere stabilizzato, evitando continue modifiche normative, al fine di stimolare adeguate politiche di autofinanziamento nel medio-lungo termine, e rafforzato, in termini di rendimento nozionale.

 

Sara Forzinetti

 

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