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Audirevi TALKS (About Economy) – “OGdS: partecipazione e riconoscimento”

A venticinque anni dalla sua fondazione, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) ha istituito il “Meccanismo di riconoscimento degli Oneri Generali di Sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”.

Questo meccanismo serve alla compensazione di un eventuale mancato incasso da parte di clienti inadempienti. Difatti il meccanismo è stato instituito nell’interesse dell’utente di trasposto (gli unici a versare gli OGdS alle imprese) al fine di:

  • garantirne l’efficienza nel servizio di trasporto e dell’utente di trasporto;
  • contenere i costi da parte dei consumatori ed infine non far gravare sull’utente di trasporto eventuali incombenze derivanti dal mancato pagamento dei consumatori.

L’utente di trasporto è l’unico che può richiedere la partecipazione al meccanismo alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) per gli OGdS non riscossi relativi ai contratti in essere oppure risolti dal momento in cui si fa richiesta di partecipazione al meccanismo stesso. Nei due tipi di contratto, sopra citati, si individuano contratti legati al mercato libero, al servizio di salvaguardia e al servizio di tutele graduali.

Nell’ottenere il riconoscimento del meccanismo, l’utente può scegliere tra due regimi:

  • Regime ordinario;
  • Regime semplificato.

La scelta del regime è fondamentale poiché l’ammontare riconosciuto dipenderà proprio dal regime stesso.

Con l’applicazione della formula del Regime ordinario si tiene conto di Oneri Generali non riscossi dall’utente di trasporto come fatture scadute da dodici mesi a cui è stata applicata una mora oppure di Oneri Generali rinunciati sulla base di accordi di cessione, ristrutturazione ed accordi effettuati mediante transazione. Inoltre, si tiene conto, del livello di efficienza dell’utente di trasporto stesso.

La formula del regime semplificato, invece, tiene conto anche della mancata riscossione dell’utente di trasporto ma il valore degli Oneri Generali dipende dalla contabilità della società secondo i parametri del TIUC ed i bilanci di esercizio approvati.

L’istanza di partecipazione viene presentata alla CSEA ed è differenziata per i tipi di contratto relativi a mercato libero, servizio e tutele graduali, servizio di salvaguardia e lo è anche differenziata per ciascun contratto di trasporto risolto (per i contratti di trasporto risolto bisognerà evidenziare i singoli Oneri Generali non Riscossi con annessione della variazione temporale).

Con il regime ordinario e semplificato si tiene conto di ciascun ammontare evidenziato e del totale degli Oneri Generali di Sistema esposti nelle fatture in relazione al periodo di istanza di partecipazione al meccanismo. Si presenta tutta la documentazione relativa ai casi di morosità e tutela del credito, la documentazione che attesti la veridicità e correttezza degli importi dichiarati. Nel caso in cui l’utente di trasporto operi anche in qualità di controparte commerciale e serva una o più controparti commerciali è necessario accompagnare all’istanza di partecipazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si rende noto che l’utente di trasporto ha preso visione di quanto dichiarato dalle controparti commerciali e le fatture emesse per il riconoscimento del meccanismo. A questa documentazione si accompagna una relazione da parte di una società di revisione legale che confermi l’autenticità e correttezza di quanto dichiarato sulla base degli esercizi di bilancio attestati. Qualora l’utente di trasporto scelga il regime semplificato deve tenere conto anche del diverso valore degli OGdS non riscossi sulla base del portafoglio clienti dell’anno solare, sulla tipologia di cliente, caratteristica di residenza, tensione di alimentazione ed ulteriori caratteristiche già definite.

Infine, sia per il regime ordinario che semplificato deve registrare (per eventuali controlli da parte dell’Autorità competenti): tutta la documentazione riguardante l’ammontare del riconoscimento e nel caso di controparte anche tutta la documentazione relativa delle controparti commerciali.

Il lavoro del revisore consiste nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nel prospetto degli importi dichiarati degli OGdS predisposto per le finalità previste dalla Delibera ARERA del 2 febbraio 2021 n. 32/2021/R/eel alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Tale attività viene, sostanzialmente, svolta effettuando delle interviste alle persone di riferimento per la comprensione dell’origine dei crediti risultanti dalla Dichiarazione, con la verifica del corretto riporto degli OGdS non riscossi ed, infine, con la verifica della correttezza formale e coerenza interna del prospetto, compresa l’accuratezza matematica dei calcoli utilizzati per la determinazione degli OGdS non riscossi.

Al termine dell’attività di revisione, il revisore deve richiedere alla direzione di fornire un’attestazione scritta sul fatto che essa ha adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del prospetto degli importi dichiarati degli OGdS in conformità al quadro normativo applicabile.

 

Gianmarco Moscato

 

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