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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Bozza del Principio contabile OIC 34

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile n.34 che andrebbe a sostituire il principio contabile n.15.

L’OIC ha redatto un principio specifico applicabile a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un valore nella voce “A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico. La principale novità del principio contabile riguarda l’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Infatti, un unico contratto di vendita può includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata (ad esempio un contratto di vendita accompagnata dalla prestazione di un servizio). Inoltre, il Legislatore ha fatto particolare riferimento alle Società che redigono i bilanci in forma abbreviata e delle micro imprese, per le quali ha previsto una procedura semplificata.

Di seguito vengono analizzate le principali novità e le informazioni richieste in nota integrativa.

  • Al momento della rilevazione iniziale si devono individuare le unità elementari di contabilizzazione. La segmentazione del contratto è importante in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente. Non si procede alla separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione quando i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro, oppure quando una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente. Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione la società dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza. In merito, il Legislatore ha stabilito che le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese possono non applicare il disposto a meno che le singole prestazioni non siano formalmente individuate e valorizzate separatamente nel contratto. Le società potranno applicare un modello semplificato che non rende necessaria la separazione e la valorizzazione delle diverse unità elementari di contabilizzazione e quindi potranno rilevare l’intero ricavo al momento della vendita del bene valutando l’iscrizione in bilancio di un fondo rischi ed oneri a fronte del costo che prevedono di sostenere per il servizio. Nel caso in cui la società opti per il modello semplificato, tale modello deve essere applicato a tutte le transazioni che generano ricavi.

  • Nel caso di vendite con diritto di reso, il ricavo rilevato a conto economico è ridotto per effetto della stima di quanto la società ritiene probabile di dover riconoscere al cliente come forma di rimborso (la contropartita è una passività classificata tra i fondi oneri). La contabilizzazione del reso comporta anche il ripristino del costo del bene venduto che la società prevede di ricevere (iscritto tra l’attivo circolante al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino). In merito, il Legislatore ha stabilito che le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro imprese possono non applicare il disposto, ma iscrivere in riduzione dei ricavi un fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l’importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere. Tale modello, se applicato, deve essere approvato a tutte le vendite con diritto di reso.

  • I ricavi per prestazione di servizi sono rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le condizioni: 1) l’accordo tra le parti preveda che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita; 2) l’ammontare del ricavo di competenza possa essere misurato attendibilmente. Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime, deve procedere ad aggiornare il valore per tener conto delle ulteriori informazioni.

  • In merito alle informazioni da fornire in nota integrativa, il Legislatore stabilisce che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Ad esempio, il principio stabilisce che la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione può essere evitata se produce effetti irrilevanti sull’ammontare complessivo dei ricavi.

La bozza del nuovo principio contabile potrà accogliere integrazioni e correzioni sino al 7 marzo 2022. Il principio entrerà in vigore dal 2023 e in fase di prima applicazione occorrerà far riferimento all’OIC 29 per rilevare gli effetti sul bilancio della nuova classificazione dei ricavi.

A cura di Giorgia Salaris – Senior Manager Nexia Audirevi

 

 

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