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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – D.Lgs 231/2001 e sicurezza sul lavoro: la responsabilità dell’ente sussiste anche se il risparmio di spesa è esiguo

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema dell’interesse e vantaggio quali criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente, in riferimento al reato di lesioni personali colpose per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (i.e. D.Lgs. 81/2008). In particolare, con la sentenza n. 13218 del 24 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, ai fini della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è irrilevante «la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza».

Il procedimento ha avuto origine da un infortunio sul lavoro, con prognosi di durata superiore ai 40 giorni, occorso al dipendente di una società investito da un carrello elevatore, mentre attraversava un piazzale adibito al deposito e alla movimentazione delle merci con mezzi meccanici. La Corte di Cassazione – dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall’imputato e rigettando quello proposto dalla società – ha confermato, oltre alla responsabilità penale del socio amministratore, anche la responsabilità amministrativa della società per violazione dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. In particolare, l’infortunio è stato ritenuto conseguenza dell’inadempimento di alcune misure di prevenzione imposte dal D.Lgs. 81/2008, ovvero i) l’assenza di segnaletica stradale nel piazzale, peraltro prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato dalla società nel 2008, e ii) la mancata manutenzione del carrello elevatore, il cui malfunzionamento era già stato segnalato nel 2013. Da tali violazioni ne sarebbe derivato un risparmio di spesa per la società, configurandosi pertanto l’interesse della medesima quale presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Da quanto emerge nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione ha considerato irrilevante il fatto che il risparmio di spesa sia stato “minimo, ritenendo inapplicabile il principio, recentemente affermato, secondo cui “ove il Giudice accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute, per poter affermare che il reato è stato realizzato nell’interesse dell’ente, è necessaria la prova dell’oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori” (cfr. Sez. 4, n. 22256 del 03.03.2021).  Nel caso di specie, tale principio sarebbe inapplicabile secondo la Corte in quanto, richiamando la citata sentenza n. 22256, “può operare soltanto in situazioni nelle quali l’infortunio sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori e non quando, come nel caso di specie, quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo”.

La Corte di Cassazione, citando anche ulteriori principi giurisprudenziali, ha altresì affermato che:

  • per la sussistenza del presupposto dell’interesse dell’ente, il risparmio di spesa “può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione”, realizzabile, come nel caso di specie, “consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione”;
  • l’interesse dell’ente si configura pure in assenza di una “sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente”;
  • “nel caso in esame, la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni risulta essersi protratta nel tempo”.

Alla luce di quanto sopra, la consapevolezza del datore di lavoro circa la necessità di adottare idonee misure di sicurezza e la conseguente scelta organizzativa di non adottare tali misure, non consentono pertanto di attribuire rilevanza all’esiguità del risparmio di spesa, ma possono invece determinare la contestazione della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

A cura di Manuela Losa – Associate Nexia Audirevi

 

 

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