Anagrafe delle valute virtuali
In Italia, per diverso tempo, la questione delle monete virtuali o criptovalute è rimasta priva di norme ben definite ma, al momento, arrivano novità interessanti sulla gestione delle informazioni relative ai soggetti che operano in questo mondo. Si tratta della nuova Anagrafe delle valute virtuali, che coinvolge sia gli operatori, sia le operazioni poste in essere.
Di cosa si tratta
La cosiddetta “Anagrafe delle criptovluate” è stata introdotta con il decreto del Ministero dell’Economia del 13 gennaio 2022, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio, con il quale viene regolamentato un censimento degli operatori, siano essi persone fisiche che società (non solo italiane, ma soprattutto straniere), con partenza 90 giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento stesso. Il decreto disciplina, pertanto, l’iscrizione obbligatoria dei player in criptovalute nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato che dovrà essere gestito dall’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM).
I dati che riguardano operatori e operazioni dovranno essere inviati direttamente al Ministero dell’Economia ed è stato inoltre introdotto un registro apposito in cui gli operatori saranno obbligati ad iscriversi se vorranno operare in tale ambito in Italia.
Secondo le intenzioni del provvedimento, sono anche incluse le operazioni specifiche svolte nel contesto delle valute virtuali.
I dati dovranno essere inviati periodicamente dagli operatori, almeno una volta ogni tre mesi, e riguardare tutte le singole operazioni poste in essere.
ll registro sarà gestito dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, e si tratterà di un vero e proprio censimento di operatori e dati.
Non solamente i soggetti singoli ma anche le società che operano nel contesto della criptovalute dovranno provvedere alla comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate.
Quali informazioni contiene
L’anagrafe delle criptovalute riporta tutte le informazioni salienti degli operatori e delle operazioni svolte in Italia. Per i soggetti singoli saranno incluse le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici degli operatori: nome e cognome, cittadinanza, codice fiscale, residenza e domicilio;
• estremi del documento per l’identificazione;
• indirizzo di posta PEC per la comunicazione con l’anagrafe delle criptovalute;
• la tipologia di attività svolta in merito alle criptovalute;
• modalità in cui l’operatore presta un servizio;
• i dati sull’indirizzo web da cui si opera.
Gli stessi dati devono essere indicati nel caso in cui ad operare con le criptovalute sono le società, o imprese con Partita Iva, aggiungendo:
• denominazione della società;
• la Partita Iva;
• la tipologia giuridica e la sede legale;
• l’indirizzo di posta PEC;
• le modalità con cui viene svolto il servizio con le criptovalute.
Si tratta di tutta una serie di informazioni che concorrono a rendere più trasparenti le operazioni svolte con in moneta virtuale. L’anagrafe delle criptovalute introduce l’obbligo per tutti i soggetti inclusi di comunicare queste informazioni e garantire un aggiornamento delle operazioni svolte ogni tre mesi.
Ultimi aggiornamenti
L’Organismo Agenti e Mediatori, con comunicato stampa dell’11 maggio pubblicato sul proprio sito web, ricorda che da lunedì 16 maggio 2022 è attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale.
Coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma hanno dovuto presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo. L’obbligo di iscrizione è, invece, immediato per i nuovi operatori del settore.
Sanzioni
Il decreto ministeriale, all’articolo 6, si occupa anche degli aspetti sanzionatori. È, infatti, previsto che il Nucleo speciale di Polizia Valutaria, il Reparto della GdF interessato, la Polizia di Stato o l’Arma dei Carabinieri, nel caso rilevino l’esercizio abusivo di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di servizi di portafoglio digitale, devono accertare e contestare la violazione con le modalità e nei termini disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
A cura di Marco Cecconi – Junior Partner Nexia Audirevi
Leggi l’Audirevi Talk di Marco Cecconi “Tassazione e monitoraggio fiscale delle Criptovalute”