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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Analisi di comparabilità e Transfer Pricing

Analisi di comparabilità e Transfer Pricing

Il Transfer Pricing è disciplinato dall’art. 110, comma 7 del Tuir il quale dispone che “i componenti di reddito derivanti da operazioni con Società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito”.

La disciplina del Transfer Pricing risulta una pratica essenziale per ogni Gruppo di imprese che, attraverso cessioni di beni o prestazioni di servizi, realizzano un trasferimento di quote di reddito tra consociate ad un valore differente rispetto a quello che sarebbe stato pattuito tra entità indipendenti.

Al fine di rilevare il corretto valore dei prezzi di trasferimento infragruppo occorre fare riferimento al principio di libera concorrenza contenuto nell’art.9 par.1 del modello Ocse il quale sancisce che quando due o più imprese tra loro indipendenti pongono in essere tra di loro transazioni commerciali, le relative condizioni economiche e finanziarie devono essere determinate dal mercato.

Nell’ambito del TP l’analisi di comparabilità deve essere eseguita al fine di valutare le modalità di realizzazione delle operazioni intercompany e dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza mediante la comparazione di transazioni similari svolte da parti indipendenti.

Risulta fondamentale, per la corretta comparazione, che le transazioni messe in atto da terzi indipendenti risultino “similari” a quelle impiegate dalle entità oggetto di verifica. Le transazioni saranno verificate in merito alle funzioni effettivamente svolte, i rischi realmente assunti e gli assets in concreto impiegati.

In merito all’analisi di comparabilità e all’individuazione di “soggetti indipendenti” si ritiene utile riportare l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.25025 del 16.09.2021 la quale si rifà ad una verifica fiscale svolta sul tema di transfer pricing. La sentenza conferma la violazione e falsa applicazione dell’art.110, secondo comma, e dell’art. 9, terzo comma, del TUIR nonché dell’art.9 della Convenzione Italia-Francia per evitare la doppia imposizione, ratificata con legge n.20/1992. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., avallando l’operato dell’Ufficio che aveva individuato, nell’accertamento in tema di transfer price, nella società “Beta” il soggetto comparabile, aveva violato e falsamente applicato la normativa di riferimento in quanto tale Società, facente parte anch’essa di un gruppo multinazionale, non poteva considerarsi un soggetto “indipendente” operante in un libero mercato. Ribadisce inoltre, al fine della determinazione del valore normale di cui all’art.110, comma 7, del T.U.I.R., che la “Beta”, facendo anch’essa riferimento a politiche di prezzi di trasferimenti da parte del suo Gruppo, non poteva essere per definizione un “soggetto indipendente” con il quale effettuare la comparazione e che, pertanto, risulta del tutto arbitrario, nel confronto tra le due imprese, asserire che il prezzo praticato da una delle due sia quello di mercato mentre l’altro no.

 

Matteo Gianotti

 

Leggi l’Articolo di Matteo Gianotti 20-21

 

Audirevi TALKS (About Economy) – “S.R.L. Revisori non revocabili”