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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere e impatti sul D.Lgs. 231/2001

Lo scorso 7 marzo 2023 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (di seguito il “D.Lgs. 19/2023” o il “Decreto”) recante “attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”.

L’art. 55 del citato D.Lgs. 19/2023 amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, intervenendo sull’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 medesimo, rubricato “reati societari”, introduce il nuovo delitto di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”. Così facendo, il legislatore estende la punibilità delle persone giuridiche non solo ai reati societari previsti dal Codice Civile, ma anche a quelli previsti da “altre leggi speciali”.

Il citato delitto viene introdotto dall’art. 54 del D.Lgs. 19/2023 e la norma in esame punisce la condotta di chiunque, nell’ambito di una fusione transfrontaliera, “al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti”. Il certificato preliminare di cui all’art. 29  citato dalla norma, è un documento rilasciato da Notaio “su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, […] attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione”.

Pertanto, laddove venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma ai fini dell’ottenimento del certificato preliminare, il legislatore ha previsto:

  • la responsabilità penale della persona fisica, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e, in caso di condanna ad una pena non inferiore a 8 mesi di reclusione, l’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 32-bis del codice penale, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • la responsabilità amministrativa della persona giuridica, ove sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001; è infatti punita la società nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, che può essere aumentata di un terzo nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Ma non solo. A dimostrazione della crescente attenzione del nostro legislatore ai profili 231, l’art. 30 del D.Lgs. 19/2023 prevede che “quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti […]”. Tra i debiti da considerare vanno inclusi altresì “le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, certificate dall’Ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia […]”.

Come previsto dall’art. 56 del D.Lgs. n. 19/2023, le disposizioni del citato Decreto “salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto”. Le fusioni transfrontaliere precedenti continuano invece ad essere regolate dal D.Lgs. n. 108/2008.

In conclusione, occorre segnalare la necessità che le Società valutino un adeguamento del proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 al nuovo reato presupposto e, qualora non dispongano di un Modello 231, che le stesse valutino l’opportunità di una sua predisposizione, soprattutto se potenzialmente esposte alle novità normative sopra descritte. Come noto, infatti, il D.Lgs. 231/2001 prevede che l’ente non risponda dell’illecito amministrativo dipendente da reato se, tra l’altro, (i) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e (ii) ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento, osservanza e aggiornamento ad un organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A cura di Manuela Losa – Associate Nexia Audirevi Risk & Compliance

 

 

Leggi l’Audirevi Talk di Manuela Losa “D.Lgs 231/2001 e sicurezza sul lavoro: la responsabilità dell’ente sussiste anche se il risparmio di spesa è esiguo