Italiano
      MILANOMILANOROMAANCONAPESCARABRESCIACAGLIARIBOLOGNAVARESEBOLZANO Lun-Ven 9 -19 +39.02.87070700 Lun-Ven 9-18 +39.06.5921143 Lun-Ven 9-18 +39.071.2416400 Lun-Ven 9-18 +39.085.4211702 Lun-Ven 9-18 +39.030.293189 Lun-Ven 9-18 +39.070.7967933 Lun-Ven 9-18 +39.051. 0827947 Lun-Ven 9-18 +39.0332.281484 Lun-Ven 9-18 +39.0287070700
Iscriviti ai corsi

Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Bilanci 2021: contabilizzazione bonus fiscali

Nella redazione dei bilanci 2021 si dovrà prestare particolare attenzione alla corretta rappresentazione dei bonus fiscali concessi alle imprese: dai bonus hi-tech, ai bonus investimenti e ai bonus edilizi.

I bonus possono essere considerati come “contributi in conto impianti” oppure “contributi in conto esercizio”. La diversa modalità utilizzata potrebbe influenzare in modo non trascurabile il risultato di esercizio e per tale motivo deve essere fornita adeguata informativa in nota integrativa.

I bonus per investimenti in beni strumentali sono da considerarsi, secondo l’OIC 16, come contributi in conto impianti quali somme erogate alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime, richiamandoli come “somme erogate da un soggetto pubblico”. Inoltre, la società beneficiaria è tenuta a mantenere “in uso” le immobilizzazioni a cui è legato il credito e l’importo dello stesso è commisurato al costo sostenuto per l’investimento.

L’imputazione in bilancio può avvenire mediante l’utilizzo di due metodi: il metodo diretto e il metodo indiretto.

Nel metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo del cespite cui si riferiscono, con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza.

Nel metodo indiretto sarà necessaria un’appostazione nella voce A.5 del bonus con iscrizione contestuale di un risconto passivo da rilasciare gradualmente lungo la vita utile dei singoli cespiti a cui si riferiscono.

I crediti d’imposta, considerati come contributi in conto impianti, partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato d’esercizio secondo il criterio di “competenza” e devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole “certezza” che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte. Il credito d’imposta andrà quindi iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CII5-bis). Nel rispetto del criterio di correlazione tra i costi e i ricavi, il trattamento contabile è differente a seconda che i costi siano stati addebitati al conto economico o capitalizzati.

La capitalizzazione è consentita dai principi contabili nazionali nella voce B.I 2), OIC 24, per la sola ricerca applicata e per lo sviluppo sperimentale, mentre i costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e devono essere addebitati al conto economico.

Nel caso di addebito dei costi al conto economico, il credito d’imposta sarebbe da considerarsi un contributo in conto esercizio e verrebbe iscritto alla voce A.5 di conto economico (OIC 12). In caso di capitalizzazione, il contributo rappresentato dal credito di imposta dovrà essere iscritto in bilancio come contributo in conto impianti attraverso i metodi su descritti.

A cura di Carmela Tatò – Supervisor Nexia Audirevi

 

 

Leggi l’Audirevi Talk di Carmela TatòOIC 35, principio contabile per Enti del Terzo Settore