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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Crisi d’impresa: le novità sugli accordi con i creditori sociali

Crisi d’impresa: le novità sugli accordi con i creditori sociali 

Il Decreto Legge n.118 del 24 agosto 2021 ha introdotto numerose modifiche alla legge fallimentare per facilitare l’accesso alle procedure che consentono di affrontare le crisi d’impresa con istituti alternativi al fallimento.

La rubrica dell’art. 20 del Decreto Legge n.118/2021, intitolata “Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267”, anticipa alcuni istituti, in vigore dal 25 agosto 2021, già contemplati dal Codice della crisi.

L’art. 20 lett. e) del decreto riscrive integralmente l’art. 182-septies L. Fall. disciplinando gli “Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa”. L’istituto estende l’ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione, di cui all’art 182 bis L. Fall., finora previsti negli accordi con intermediari finanziari, anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari. In tal modo consente di vincolare la minoranza dei creditori dissenzienti appartenenti ad una data categoria, individuata per posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Gli aspetti più salienti, per l’utilizzo dell’istituto, sono: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti; b) l’accordo preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta; c) l’assenso dei crediti dei creditori aderenti raggiunga il quorum del 75% della categoria.

L’estensione dell’efficacia dell’accordo ai non aderenti prescinde invece dalla continuità, diretta o indiretta, quando l’impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento e l’accordo sia riferito a soggetti di tale categoria.

L’art. 20 lett. f) introduce l’art. 182-octies L. Fall. la “convenzione di moratoria”, l’art. 182-novies L. Fall. gli “accordi di ristrutturazione agevolati” e l’art. 182-decies L. Fall. i “coobbligati e soci illimitatamente responsabili”.

La “convenzione di moratoria” viene estesa a tutti i tipi di creditori e non più alle sole banche ed intermediari finanziari. Essa si traduce, come dice la parola, in una mera dilazione delle scadenze dei crediti, nella rinuncia agli atti o alla sospensione delle azioni esecutive e conservative ed ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito e, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del Codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Il quorum per il consenso è pari al 75% dei crediti dei creditori appartenenti alla categoria ed è richiesta l’attestazione di un professionista. Per i creditori non aderenti l’omologa è subordinata solo ad un giudizio di coerenza degli effetti pregiudizievoli e di proporzione con le ipotesi di soluzione della crisi e non vi è invece un limite nel giudizio comparativo di quanto essi potrebbero conseguire in una ordinaria procedura concorsuale.

L’istituto degli “accordi di ristrutturazione agevolati” prevede, per gli accordi art. 182-bis L. Fall. primo comma, una riduzione del quorum per il consenso dei creditori aderenti che scende dal 60% al 30% a condizione che il debitore: a) abbia rinunciato alla dilazione di pagamento di 120 giorni dei creditori estranei, b) non abbia presentato il ricorso contenente la domanda di concordato con riserva di presentazione del piano, c) non abbia richiesto la sospensione dell’avvio o della continuazione le azioni cautelari o esecutive. Il debitore, in questo caso, deve soddisfare regolarmente alla scadenza il 70% dei creditori che rimane al di fuori dell’accordo, vincolo che renderà l’accordo agevolato non facilmente praticabile.

L’istituto dei “coobbligati e soci illimitatamente responsabili” prevede che i creditori non aderenti, ai quali l’efficacia dell’accordo sia stata estesa, conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, inoltre, salvo patto contrario, l’efficacia degli accordi si estende a beneficio dei soci illimitatamente responsabili, a meno che essi non si siano obbligati ad altro titolo.

Gli istituti sopra esposti consentono all’imprenditore di avere disponibili degli strumenti di ristrutturazione più funzionali, così come previsto dalla Direttiva, realizzando un disegno in cui la principale novità è rappresentata da procedimenti quasi del tutto depurati dal senso della “Autorità” ed integralmente elaborati sul concetto della “Libertà” e del “Mercato”.

 

Sebastiano Losito

 

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