La correzione di errori contabili commessi in esercizi precedenti, rispetto ai quali essi vengono individuati e corretti, assume rilevanza fiscale, valorizzando il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83, comma 1 del Tuir. In questo modo si dovrebbero evitare dichiarazioni integrative e si dovrebbe avere la non applicazione di sanzioni ed interessi per il mancato rispetto del principio di competenza.
Nello specifico, l’articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 1-bis), Dl 21 giugno 2022, n. 73 “Decreto semplificazioni fiscali” ha previsto che la correzione degli errori contabili, sulla base dei criteri stabiliti dai principi contabili nazionali OIC 29 e internazionali IAS 8, ha rilevanza anche dal punto di vista fiscale, allineando così il risultato civilistico a quello fiscale.
L’errore contabile è una “rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa” OIC 29, paragrafo 10. Gli errori non devono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti nei principi contabili, in quanto la loro natura risulta differente.
La rilevazione contabile della correzione di un errore contabile OIC 29, paragrafo 47 e IAS 8, paragrafo 41 commesso in precedenti esercizi dev’essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e, allo stesso tempo, sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento.
Per la modalità di correzione, i principi nazionali distinguono tra: a) errori rilevanti e b) errori non rilevanti.
Gli errori rilevanti sono quelli che arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta, e quindi influenzano le decisioni degli utilizzatori di bilancio. In tal caso occorre rettificare (in aumento o in diminuzione) il Patrimonio netto alla voce “Utili portati a nuovo” di inizio esercizio avendo l’accortezza di consentire la comparazione dei bilanci precedenti a quello in cui l’errore si è verificato: i) se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente, mentre ii) se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e Patrimonio netto dell’esercizio precedente “OIC 29, paragrafo 49”.
Inoltre, in sede di dichiarazione dei redditi, occorre far partecipare il componente economico implicito nelle variazioni di Patrimonio netto alla determinazione del risultato mediante opportune variazioni in aumento o in diminuzione.
Per gli errori non rilevanti la rettifica viene rilevata a Conto economico: in questo modo il risultato dell’esercizio viene influenzato dalla correzione ma non è necessario apportare variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Intervento della Legge di bilancio 2023, l’articolo 1, comma 273, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto al quinto periodo dell’articolo 83 del Tuir che per la semplificazione prevista dal precedente quarto periodo opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Vi possono essere circostanze nelle quali un errore commesso nell’esercizio precedente possa essere tale da rendere nullo o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio. L’OIC 29 non entra nel merito di tale fattispecie in quanto si tratta di una problematica di natura strettamente giuridica.
A cura di Sebastiano Losito – Nexia Audirevi
Leggi l’Audirevi Talk di Sebastiano Losito “Crisi d’impresa: le novità sugli accordi con i creditori sociali“