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Nuovi orizzonti in tema 231

Esteso il catalogo dei reati presupposto alle fattispecie di reato contro il patrimonio culturale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022, è stata pubblicata la Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, in vigore dal 23 marzo 2022.

Le modifiche introdotte incidono principalmente

i) sul Codice Penale, introducendo il nuovo Titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, dedicato alle disposizioni penali per la salvaguardia del patrimonio culturale prima contenute nel Codice dei beni culturali,

ed anche

ii) sul D. Lgs. 231/2001, con l’introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto e quindi nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti.

Nello specifico, il Legislatore ha previsto l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo due nuovi articoli al D.Lgs. 231/2001, ovvero l’art. 25-septiesdecies e l’art. 25-duodevicies.

L’art. 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” prevede:

  • in ordine alla fattispecie di “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali” (art. 518-novies p.) l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;
  • in ordine alla fattispecie di “Appropriazione indebita di beni culturali” (art. 518-ter p.), “Importazione illecita di beni culturali” (art. 518-decies c.p.) e “Uscita o esportazione illecite di beni culturali” (art. 518-undecies c.p.), l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  • in ordine alle fattispecie di “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” (art. 518-duodeciesp.) e “Contraffazione di opere d’arte” (art. 518-quaterdecies c.p.), l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;
  • in ordine alle fattispecie di “Furto di beni culturali” (art. 518-bisp.), “Ricettazione di beni culturali” (art. 518-quater c.p.) e “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” (art. 518-octies c.p.), l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nell’ipotesi di condanna per i delitti appena elencati, il Legislatore ha altresì previsto l’applicazione all’ente, per una durata non superiore a due anni, delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, ossia:

  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, l’art. 25-duodevicies, rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, del novellato D. Lgs. 231/2001, prevede:

  • in ordine alle fattispecie di “Riciclaggio di beni culturali” (art. 518-sexies p.) e di “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (art. 518-terdecies c.p.), l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Nell’ipotesi in cui l’ente, oppure una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione dei sopra elencati delitti, verrà applicata la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Alla luce delle novità normative sopra descritte, le società già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dovranno valutare di aggiornare il proprio Modello Organizzativo, tenendo in considerazione altresì le nuove fattispecie di reato introdotte nel catalogo 231. Le società che, invece, non hanno ancora adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, potranno valutarne l’implementazione.

A cura di Stefania Colini – Associate Nexia Audirevi Risk & Compliance