Il decreto Milleproroghe ha esteso anche alle perdite generate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la sterilizzazione già prevista per quelle dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
L’articolo 3 (comma 1-ter) del decreto-legge n.228 datato 30 dicembre 2021 modifica l’art. 6 comma 1 del decreto-legge 23/2020 (Decreto Liquidità), fissando che per le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Possono avvalersi del regime di favore di sospensione degli obblighi civilistici anche le società con esercizi a cavallo d’anno a condizione che il termine del 31 dicembre 2021 rientri nel corso dell’esercizio.
Nel caso la società si fosse avvalsa di tale facoltà anche per il ripianamento delle perdite emerse nell’esercizio 2020, il quinquennio per la copertura delle perdite 2021 è autonomo rispetto a quello entro il quale dovranno essere coperte le perdite relative all’esercizio precedente. Infatti, quest’ultime dovranno essere recuperate entro l’approvazione del bilancio relativo al 2025, quelle emerse nel presente esercizio potranno essere ridotte a meno di un terzo del capitale entro l’approvazione bilancio 2026.
Quanto agli adempimenti di tipo contabile, gli amministratori della società che intende avvalersi della sterilizzazione prevista dall’articolo 6 del Decreto “liquidità” devono distintamente indicare in Nota integrativa le perdite congelate con specificazione della loro origine e le movimentazioni intervenute.
Inoltre, dovranno fornire informazioni puntuali circa i provvedimenti da adottare e la pianificazione economica e finanziaria da intraprendere nel quinquennio di riferimento per far fronte alle incertezze indentificate esplicitando le ricadute che possono avere sulla continuità aziendale.
Anche se gli obblighi civilistici previsti sopra menzionati o lo scioglimento della società sono posticipati per i cinque esercizi successivi, gli amministratori devono effettuare una pianificazione quinquennale che preveda effettive prospettive di ritornare a risultati positivi negli esercizi successivi a quello chiuso al 31 dicembre 2021, perché ulteriori perdite prodotte resterebbero assoggettate alla disciplina ordinaria.
Il revisore dovrà verificare:
- le assunzioni che stanno alla base della pianificazione dei provvedimenti individuati dagli amministratori per recuperare l’equilibrio economico e finanziario tramite l’ottenimento di un piano pluriennale.
E soffermarsi su altri aspetti importanti come:
- la revisione contabile delle stime di bilancio più influenzate da eventi futuri ed incerti;
- le informazioni fornite dall’organo amministrativo in merito ai rischi e incertezze significative sulla continuità aziendale (OIC 11-ISA ITALIA 570).
A tal riguardo occorre menzionare la non applicabilità ai Bilanci del 2021 della deroga alla continuità aziendale come avvenuto nel 2020, pertanto i revisori possono essere chiamati ad esprimersi su tale aspetto con la contestuale possibilità di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite all’approvazione del bilancio 2026.
A cura di Viviana Ciocia – Senior Auditor Nexia Audirevi