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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Il riequilibrio del PEF di finanza di progetto nell’emergenza Covid-19

Il riequilibrio del PEF di finanza di progetto nell’emergenza Covid-19

Il settore delle concessioni di lavori e servizi, durante l’emergenza epidemiologica, ha subito, a seconda dei casi, sospensioni delle attività per diversi mesi, comportando una riduzione di ricavi ed inevitabilmente un aumento dei costi, alimentando un disequilibrio economico e finanziario nei piani a suo tempo redatti dagli operatori economici destinatari delle concessioni. In generale, sebbene incomba in capo al concessionario l’assunzione del rischio operativo, tuttavia questi non è tenuto a subire le conseguenze negative dovute ad eventi non prevedibili ed a sé non imputabili. Proprio per tale ragione, il fattore Covid-19 ha inciso sull’equilibrio del piano economico-finanziario (PEF), rendendosi pertanto necessaria una sua opportuna revisione.

Le Linee Guida n. 9 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate dall’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione), al paragrafo n. 3, disciplinano proprio “La revisione del piano economico-finanziario” e precisano che “Tra gli eventi non imputabili all’operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali”, includendo poi, tra gli “eventi di forza maggiore”, anche la casistica delle “e) epidemie e contagi”. Un primo intervento legislativo è stato fatto esplicitamente con il comma 2 dell’articolo 216 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede, per le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi, la possibile “rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite”. Coerentemente, pertanto, l’art. 165, c. 6, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. applicabile in materia di concessione – e, in termini del tutto analoghi, l’art. 182, c. 3, stesso D. Lgs., per i contratti di PPP (partenariato pubblico-privato), in generale, prevede che “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”. A tal proposito, il PEF revisionato dovrà essere accompagnato con una matrice dei rischi che evidenzi soprattutto la permanenza dei rischi in capo al concessionario, così come originariamente pattuito, senza variazioni in proposito.

Per quanto sopra riportato, si deve sottolineare che, il riequilibrio del piano economico-finanziario non può e non deve essere “semplificato”, ossia con il recupero del periodo di sospensione delle attività con una mera proroga del contratto, ma al contrario dovrà tener conto di tutte le ulteriori varianti legate ad una serie di situazioni specifiche del servizio oggetto di concessione. In conclusione, come evidenziato dalle suddette Linee guida ANAC al paragrafo 3, la revisione del PEF non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell’equilibrio economico e finanziario. Sarà necessario valutare tutti gli effetti (e solo quelli) dell’evento destabilizzante e proporre soluzioni di riequilibrio per riportare gli indici finanziari e di bancabilità ai valori originari.

 

 

English Version

 

Martino Cito

 

Leggi l’articolo di Martino Cito  (20-21)

Audirevi TALKS (About Economy) – “Il project financing come opportunità nel periodo post-Covid”