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Audirevi TALKS (About Economy) 2.0 – Tassazione e monitoraggio fiscale delle Criptovalute

Come compilare la dichiarazione dei redditi ed il quadro RW.

Trattamento fiscale in dichiarazione dei redditi PF – Compilazione del quadro RT.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori delle attività d’impresa, si applicano i princìpi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute tradizionali.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai princìpi di cui all’articolo 67 Tuir.
Le imposte risultano pertanto dovute solo sulle eventuali plusvalenze realizzate (derivanti dal PRELIEVO anche detto “cash-out”) e soltanto se la giacenza media dei wallet detenuti da ciascun contribuente supera per almeno 7 giorni consecutivi un controvalore pari ad euro 51.645,69. In tali casi, la plusvalenza dovrà essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa imposta sostitutiva pari al 26 per cento sul plusvalore realizzato.

Attenzione: il calcolo della giacenza ai fini fiscali è quella al tasso di cambio del primo giorno dell’anno di imposta. Tale fatto è rilevante data la caratteristica volatilità propria delle monete virtuali.

 

Trattamento fiscale in dichiarazione dei redditi PF – Obbligo di compilazione del quadro RW.

L’Agenzia, partendo dalla presunzione che le valute virtuali (disciplinate dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 213/2007) siano equiparabili alle valute estere, si esprime a favore della riconducibilità di tale fattispecie nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale e ciò stante l’inclusione (in linea con i princìpi generali indicati nella circolare n. 38/E/2013) delle valute estere tra le attività finanziarie estere.

La stessa Agenzia ha specificato l’obbligo di inserire nel rigo RW1 nella colonna 3 il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali»), riferibile al possesso di valute virtuali.

In merito al controvalore in euro da indicare, le istruzioni in parola fanno riferimento al valore della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre, utilizzando come cambio quello indicato dal sito dove il contribuente ha effettuato gli investimenti di valuta virtuale.

Sempre l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le valute virtuali detenute da soggetti obbligati al monitoraggio fiscale devono confluire nel quadro RW e non sono soggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia (c.d. IVAFE), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria”.

Attenzione: la tesi secondo cui le Criptovalute detenute per esempio in un wallet offline (“cold storage”) – la cui chiave privata è nelle mani del contribuente italiano, si presume che quel “conto” sia in Italia, e allora l’obbligo di monitoraggio (e quindi di dichiarazione) non scatterebbe – è da ritenersi quanto meno dubbia al momento, in quanto il presupposto di tale approccio presenta delle fondamenta piuttosto fragili.

Pertanto, a parere di chi scrive, stante l’attuale regolamentazione, il contribuente dovrebbe sempre adempiere alla compilazione del quadro RW – ai fini del solo monitoraggio fiscale – nel caso di detenzione di Criptovalute.

A cura di Marco Cecconi – Junior Partner Nexia Audirevi

 

 

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