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Audirevi TALKS about economy – Correttivo-Ter: la riformulazione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Lo scorso 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il testo del terzo decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il c.d. correttivo-ter, adesso al vaglio delle commissioni parlamentari che dovranno esprimersi entro il prossimo 24 agosto. Il decreto si propone di correggere alcuni difetti di coordinamento normativo sorti a seguito dei due precedenti correttivi e superare dei dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.

Lo schema del decreto legislativo riporta nuove e numerose disposizioni integrative al Codice. In particolare, risultano di primario interesse:

  • l’introduzione nella composizione assistita della crisi della possibilità di ridurre o dilazionare i debiti fiscali, compresa l’IVA;
  • la conferma della centralità dell’obbligo imposto in capo agli amministratori di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, inteso come l’insieme di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e a farne fronte;
  • l’estensione del dovere di segnalazione degli alert della crisi anche al soggetto incaricato della revisione legale, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, delineandone anche i profili di responsabilità, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.

LE MISURE A FAVORE DEL SUPERAMENTO DELLA CRISI

Le misure con impatto fiscale si propongono di rafforzare le c.d. misure premiali, collocandosi nella più ampia collezione di disposizioni previste dal legislatore in favore del debitore, volte a incentivare il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (art. 25-bis, CCII).

La centralità di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dettata dall’art. 2086 del Codice Civile (c.c.) e dall’art. 3 del CCII, risulta essenziale in tale contesto in quanto impedisce che l’impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di squilibrio o di perdita della continuità aziendale, consentendo all’organo amministrativo di individuare tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi e di assumere le opportune iniziative.

Tuttavia, tra le nuove disposizioni, ciò che risulta di maggiore importanza per i soggetti incaricati della revisione legale è l’estensione del dovere di segnalazione degli indicatori della crisi all’organo amministrativo, per la presentazione dell’istanza della composizione assistita, accolta nella nuova formulazione dell’art. 25-octies del CCII.

L’ESTENSIONE DEL DOVERE DI SEGNALAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA CRISI

«La principale novità del correttivo è […] l’estensione del dovere di segnalazione dal solo organo di controllo, al quale faceva unicamente riferimento il testo originario, anche al revisore che tali segnali di crisi venga a ravvisare nell’ambito delle proprie funzioni»[1], definendo anche la tempestività di tale comunicazione ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità di quest’ultimo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dovrà dunque vigilare anch’esso sull’impostazione adottata dall’organo amministrativo al fine di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e, infine, rilevare i segnali di pre-crisi, dati dalla presenza di:

i. debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

ii. debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

iii. esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

iv. esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.

Al fine di evitare il moltiplicarsi delle segnalazioni, il dispositivo dell’art. 25-octies prevede che queste siano motivate, attribuendo agli indicatori rilevati un’accezione “qualitativa” che permetta di discernere gli elementi contingenti dalle prove incontrovertibili degli squilibri patrimoniali o economico-finanziari. In base a considerazioni pratiche, il dovere di segnalazione potrebbe scattare quindi esclusivamente quando gli amministratori, di fronte a segnali che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, siano di fatto inerti [2].

Per ciò che riguarda invece i tempi con cui deve intervenire la segnalazione, questa è considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dello stato di crisi o di insolvenza.

Queste nuove previsioni colmerebbero, in effetti, le carenze di coordinamento tra le disposizioni del CCII e l’art. 2477 del c.c., nell’ipotesi sempre più diffusa di S.r.l. che nominano esclusivamente il soggetto incaricato della revisione legale, restituendo parte dell’originaria forza al Codice depotenziato nel tempo. Di fatto però per gli addetti ai lavori si manifestano nuovi dubbi applicativi poiché, sebbene la stante vicinanza e affinità tra il revisore e l’organo di controllo interno, i relativi doveri non sono propriamente similari.

Si individuano così nelle verifiche periodiche, e in particolare nella loro pianificazione, gli strumenti utili per una perentoria segnalazione degli indicatori di crisi; ma se da un lato l’organo di controllo interno in questo è supportato dal Legislatore, il quale prevede lo svolgimento di tali verifiche ogni novanta giorni (art. 2404, comma 1, c.c.), dall’altro ciò non è valido per il soggetto incaricato della revisione legale, che invece deve fare esclusivo riferimento al principio di revisione (SA ITALIA) 250B, che disciplina i controlli periodici ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.39/2010. Stando alle regole di tale principio, il revisore dovrà acquisire una conoscenza dell’impresa sufficientemente ampia da poter pianificare con cura la numerosità e la portata delle verifiche periodiche. A tal riguardo, «le ‘linee guida’ propongono di considerare i seguenti fattori:

  • il settore di attività della Società e la natura delle operazioni svolte;
  • la complessità organizzativa della Società;
  • la numerosità e/o la frammentazione delle operazioni svolte;
  • il riscontro, in precedenti verifiche periodiche, di carenze procedurali nella tenuta della contabilità, di non conformità nell’esecuzione degli adempimenti richiesti ovvero di eventuali errori nelle scritture contabili»[3].

Pertanto, lo studio dell’impresa da parte del revisore richiederà indubbiamente un maggior grado di impegno in vista dei nuovi obblighi, ma non per questo si dovranno esacerbare i controlli, in quanto ciò a cui si deve ambire è una corretta pianificazione di tali verifiche, in modo da svolgere in maniera efficiente il nuovo compito assegnato dal Codice e non eseguire meramente un maggior numero di controlli.

In ultima analisi, si può affermare che la capacità del revisore di ricoprire un ruolo chiave nella gestione della crisi risiederà, oltre che nel monitoraggio dell’operato della direzione e nel confronto con l’organo di controllo, soprattutto nell’oculata pianificazione dei controlli contabili periodici, volti d’ora in poi anche ad anticipare il manifestarsi della crisi.

[1] Abriani, N. (2024). Organo di controllo: Responsabilità attenuata o azzerata in caso di segnalazione tempestiva. I Focus del Sole 24 Ore, Settimanale n°18, 4

[2] Pollio, M. (2022). Il nuovo codice della Crisi d’Impresa. Italia Oggi, Serie speciale n° 6, 77

Abriani, N. (2024). Organo di controllo. Responsabilità attenuata o azzerata in caso di segnalazione tempestiva. I Focus del Sole 24 Ore, Settimanale n°18, 4

[3] Bava, F. (2016). La revisione del bilancio. Dalla pianificazione alla revisione delle voci di bilancio con gli ISA Italia. Aggiornato con le novità al bilancio del D.Lgs. n. 139/2015 e i nuovi OIC 2016. Giuffrè Editore

 A cura di Vitantonio Alemanno – Senior Auditor Nexia Audirevi Audit & Assurance