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Audirevi TALKS (About Economy) – “Decreto Ristori bis e contributi a fondo perduto: come riportarli correttamente in contabilità”

Il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (decreto “Ristori bis”) ha previsto ulteriori aiuti per le attività produttive colpite dall’epidemia da Covid-19, in particolare, si è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto. In base ai principi contabili nazionali, tali contributi, che hanno natura di contributo in conto esercizio (in quanto finalizzati a integrare i ricavi dell’azienda), devono essere rilevati per competenza e non per cassa e indicati distintamente nell’apposita sottovoce della voce A5 del conto economico.

I contributi in conto esercizio, secondo il documento interpretativo n. 1 del principio contabile n. 12, vanno rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.

Nel caso specifico, i contributi a fondo perduto previsti del Decreto Ristori bis possono essere erogati attraverso due modalità:

1) Previa istanza da presentarsi in via telematica all’Agenzia delle entrate.

In tal caso è previsto che a seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico e, entro 7 giorni, viene rilasciata una seconda ricevuta che ne attesta l’accoglimento ai fini del pagamento ovvero il rigetto. Pertanto, la certezza del diritto a percepire il contributo coincide con la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza.

La rilevazione in contabilità dei contributi in conto esercizio avviene attraverso la seguente scrittura:

Al momento del rilascio della ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza:

D) Crediti v/enti pubblici (SP C II)

 

a A) Contributi in conto esercizio (CE A5)

 

Al momento dell’erogazione del contributo

D) Banca c/c (SP C IV)

 

a A) Crediti v/enti pubblici (SP C II)

 

2) Mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.

In tal caso, la certezza del diritto ad ottenere il contributo coincide con l’accredito stesso.

La rilevazione in contabilità dei contributi in conto esercizio avviene attraverso la seguente scrittura:

D) Banca c/c (SP C IV)

 

a A) Contributi in conto esercizio (CE A5)

 

Si rammenta infine che, da un punto di vista fiscale, i contributi a fondo perduto non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta soggetta a IRAP.

 

 

Marco Cecconi