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Audirevi TALKS (About Economy) – “I reati agroalimentari e l’impatto della futura evoluzione del D.Lgs. 231/2001 sulle imprese alimentari”

Il 25 Febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge n. 283 (di seguito DDL) rubricato “Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari”, presentato alla Camera in data 6 Marzo 2020 ed attualmente in sede di esame da parte della Commissione di Giustizia. Il DDL si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei food crimes, sempre più diffuso anche in forma organizzata ed associativa, che mina l’eccellenza del made in Italy nella filiera produttiva e nelle successive fasi del trasporto e della distribuzione. Il contesto normativo sviluppa una maggiore tutela del consumatore e del diritto alla trasparenza, da un lato, e del patrimonio del settore dell’agricoltura e della salute pubblica, dall’altro.

Il Legislatore propone, infatti, una riorganizzazione della categoria dei reati alimentari già esistenti e del quadro sanzionatorio, per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari, nonché l’introduzione di nuove fattispecie delittuose, come il reato di agropirateria di cui all’art. 517- quater.1, volto a reprimere tutti quei comportamenti criminosi e dannosi che compromettono il prodotto alimentare ab origine – come ad esempio le condizioni degli animali o l’uso di prodotti chimici.

le novità assumono altresì un impatto non indifferente sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: tra queste, particolare importanza riveste l’introduzione dell’articolo 6-bis nel D.Lgs. 231/2001, il quale richiede uno specifico Modello di Organizzazione all’Ente qualificabile come “impresa alimentare”.

Il predetto articolo prevede standard specifici per l’implementazione di un Modello 231 integrato e per l’assolvimento di obblighi eterogenei, a livello nazionale e sovranazionale, con finalità di tutela diverse quali: a) il rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti; b) le attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie per garantire la coerenza alle caratteristiche del prodotto; c) le attività di vigilanza dedicate alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; d) le attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera; e) le procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti; f) le attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; g) le periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.

L’eventuale introduzione di queste specifiche disposizioni si riflette anche sulla necessità di attribuire il compito di vigilanza sul funzionamento dei Modelli delle imprese alimentari a professionisti in possesso di competenze tecniche qualificate nello specifico settore produttivo dell’ente. Per le piccole e medie imprese, il DDL stabilisce la possibilità di attribuire “anche ad un solo soggetto” il compito di vigilare sul funzionamento del Modello Organizzativo nel settore agroalimentare. Dovrebbe, a contrario, desumersi che le imprese alimentari di grandi dimensioni, che abbiano già adottato un Modello Organizzativo e nominato un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, dovranno rivisitare la composizione dello stesso per adeguarsi all’eventuale nuovo contesto normativo, prevedendo un sistema di monitoraggio adeguato ai nuovi obblighi.

Si ritiene che la novella legislativa rappresenti un ottimo punto di partenza per indirizzare le imprese verso il miglioramento della compliance agroalimentare: l’adozione e l’aggiornamento da parte degli operatori del settore alimentare dell’eventuale specifico Modello Organizzativo, nonché l’utilizzo di nuove misure specifiche di mitigazione del rischio frodi dovrà presentare indubbi vantaggi, in termini di incremento del fattore reputazionale e consolidamento delle opportunità di business, oltre al beneficio di ottenere, allineandosi alla futura normativa, una specifica “presunzione di idoneità” dello specifico Modello Organizzativo adottato dalle imprese, con conseguente efficacia esimente o attenuante dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

 

Federica Poretti