Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza è stato pubblicato sulla Gazzetta in data 14 febbraio 2019 dopo un lungo iter legislativo (D.Lgs 14/2019). Con la pubblicazione si è aperto un ampio dibattito circa le novità contenute, gli impatti sulle imprese e il ruolo dei vari organi della società. Sappiamo oggi che il percorso previsto per la piena applicazione delle nuove norme ha avuto uno sviluppo tormentato dal momento che si sono susseguiti diversi ripensamenti che hanno di fatto inciso sia sull’introduzione dell’obbligo di revisione per le SRL e sulle soglie di rilevanza che sulla data prevista per la nomina; in particolare, dopo un passaggio intermedio è stato stabilito di rinviare tutto all’approvazione del bilancio 2021 a seguito del Decreto Rilancio (Articolo 51-bis L. 77/2020), determinando le note questioni circa le richieste di revoca.
Tuttavia, ci interessa ora operare un sintetico approfondimento circa l’altra modifica di impatto significativo introdotta, riferita ai nuovi obblighi per gli amministratori di dotarsi delle misure necessarie per prevenire la crisi ed al ruolo degli altri organi della società. L’art.5 del D.L. Liquidità (23/2020) ha previsto il rinvio dell’entrata del vigore delle nuove norme al 1° settembre 2021 in funzione della situazione di grave crisi economica post coronavirus. L’attuale contesto di crisi generato dalla pandemia non permetterebbe di discernere tra aziende in grado di proseguire in continuità e aziende da avviare ad una procedura. In ogni caso, il nuovo art. 2086 c.c. configura ora a carico dell’amministratore il dovere di istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa”, per arrivare alla rilevazione tempestiva della “crisi dell’impresa” e della eventuale “perdita della continuità aziendale”, obbligandolo ad attivarsi. In sintesi stiamo parlando da un lato dell’obbligo di predisporre un sistema di controlli interni adeguato a natura e dimensione dell’impresa e dall’altro della responsabilità di impostare il sistema di Controllo Interno e Gestione del Rischio come sistema di allerta per monitorare fonti/impieghi e debiti in primis, con l’ausilio degli indicatori/indici di settore per l’analisi degli scostamenti e della continuità. In questo ambito ha un ruolo cruciale il Collegio Sindacale, poichè oltre al ruolo di vigilanza ex art. 2403 c.c., con il nuovo art. 2086 c.c. il Collegio dovrà anche verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo/contabile sia adeguato per la rilevazione della crisi d’impresa, con i possibili risvolti in termini di segnalazione (se emersi i fondati indizi della crisi). La nuova procedura prevede, infatti, l’obbligo per Collegio Sindacale e Revisore, “ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente…., se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione”. Perciò, all’esito delle verifiche periodiche, può scattare un nuovo obbligo di inviare una formale comunicazione all’organo amministrativo, a seguito della quale, entro 30 giorni questo deve riferire circa le soluzioni e le iniziative intraprese per superare la crisi. In caso di omessa/inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione entro 60 giorni delle misure necessarie, il Collegio Sindacale e/o il Revisore devono informare senza indugio un organo di nuova costituzione denominato “OCRI” per la composizione preventiva della crisi, determinando l’avvio della nuova procedura. In generale si tratta di attività che il Revisore già poneva in essere, ma che ora sono focalizzate anche all’individuazione di carenze dell’assetto organizzativo, amministrativo/contabile tali da non permettere la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, basando la verifica sulle procedure di allerta ex art. 13 delle nuove norme che saranno oggetto di un prossimo approfondimento.
Per concludere, con le nuove norme si evidenziano implicazioni rilevanti per il revisore, sia in termini di aggiornamento/ampliamento del programma di lavoro che di responsabilità. Tuttavia, data la situazione attuale dell’economia post pandemia, non è possibile operare delle valutazioni prospettiche circa le tempistiche di effettiva entrata in vigore. Certamente la riforma prima o poi entrerà in vigore ma non si escludono ulteriori correzioni e modifiche in conseguenza del monitoraggio della situazione dell’intero sistema economico.
Gianluca Salvo