Abbiamo già parlato, nel mio precedente articolo (clicca per leggerlo), del percorso tormentato che ha avuto il sistema delle nuove norme che compongono il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza introdotto dal D.Lgs 14/2019; l’entrata in vigore del Codice, prima prevista per il 15 agosto 2020, è stata poi spostata a causa del Covid al 1° settembre 2021.
Attualmente si sta discutendo a vari livelli circa la necessità di un ulteriore posticipo dell’entrata in vigore per evitare che a causa della situazione generale dell’economica conseguente alla situazione pandemica si possa determinare un numero eccessivo di segnalazioni di allerta con effetto pregiudizievoli sull’efficacia dell’attività degli Organismi di Composizione Assistita (“OCRI”).
Da un punto di vista tecnico, sappiamo che le nuove norme hanno delineato di fatto un “early warning system”, indirizzato ad intercettare in modo tempestivo ed efficace i segnali di una potenziale situazione di crisi, prima che questa si manifesti in modo effettuale. In tal senso il legislatore ha indirizzato il sistema di allerta secondo le due direttrici, la prima tesa di fatto a favorire un cambiamento della cultura imprenditoriale (per migliorare/introdurre un sistema di controlli affidabili), la seconda tesa all’introduzione di indicatori ed indici per il monitoraggio di fonti/impieghi, dell’esposizione debitoria, nonchè di altri indicatori ed indici per l’analisi degli scostamenti e della continuità aziendale. In questa direzione si è mosso il CNDCEC che ha elaborato un modello a più stadi che prevede in primis la verifica della dotazione patrimoniale, introducendo la presunzione del ragionevole stato di crisi in caso di saldo negativo o inferiore al minimo legale.
Il passaggio successivo è ricondotto alla stima del Debt Service Coverage Ratio a sei mesi (“DSCR”), inteso come misura della non sostenibilità prospettica del debito finanziario; con un indice superiore all’unità si presumerebbe l’assenza dello stato di crisi. Tuttavia, la rilevazione del DSCR richiederebbe di fatto il monitoraggio non particolarmente agevole dei flussi finanziari prospettici, che non possono che derivare da piani finanziari e di tesoreria che andrebbero predisposti dalla società. Proprio per ovviare a questa complessità, in sostituzione sono stati studiati e introdotti cinque indicatori economico finanziari, ai quali sono state associate delle soglie di rilevanza, il cui superamento congiunto porterebbe all’attivazione della situazione di allerta (“Allerta interna”). Si tratta di indici settoriali previsti per lo specifico settore di attività:
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Il Codice richiede che l’organo amministrativo valuti costantemente (e dunque nel continuum temporale ex art. 14) se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, e richiede agli organi di controllo la segnalazione tempestiva all’organo amministrativo dei fondati indizi della crisi. In termini pratici la valutazione avrà cadenza almeno trimestrale e, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale redatta dall’impresa.
Tuttavia l’attuale scenario dell’economia mette in discussione la reale efficacia del sistema di allerta che si andrebbe a delineare dal prossimo 1° settembre, anche per il necessario coordinamento con i provvedimenti emergenziali varati negli ultimi mesi proprio per neutralizzare le perdite da Covid e sostenere la continuità delle aziende (tra cui ad esempio la deroga ex OIC 8 e il rinvio del termine per la riduzione e/o ricostituzione del capitale in caso di perdite superiori ad un terzo).
In realtà qualcosa si è già mosso, anche se solo con riferimento all’allerta esterna, dal momento che il Decreto Legge Sostegni in fase di approvazione prevede il posticipo di un anno per le segnalazioni promuovibili dall’Amministrazione Finanziaria.
Staremo a vedere, ma certamente il dossier che prevede il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi è attualmente tra quelli in gestione al Ministero della Giustizia.
Gianluca Salvo