La finanza di progetto o come meglio denominata “project financing” ha origini anglosassoni e prende piede, negli anni ’70, come una innovativa tecnica di finanziamento a medio-lungo termine e volta a coinvolgere il capitale privato nelle opere di pubblica utilità e a realizzare progetti per i quali la gestione sia in grado di remunerare il capitale investito attraverso un flusso di cassa prodotto in modo costante nel tempo, tali da consentire al privato promotore dell’iniziativa la restituzione delle somme ricevute in prestito per la realizzazione del progetto, garantendogli altresì un certo margine di profitto.
Tale strumento, pertanto, può essere finalizzato a colmare il gap di natura infrastrutturale insito in molti paesi europei, tra cui l’Italia, e di far fronte al deficit della contabilità pubblica, presentandosi come modello più diffuso tra le varie forme di partenariato pubblico privato (il cd. “ppp”).
In Italia, dal punto di vista giuridico, la finanza di progetto viene disciplinato all’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, cd. “Codice degli appalti”, definendo le varie fasi e procedure dell’operazione.
L’iniziativa di progetto può spettare, prima di tutto, oltre che alla pubblica amministrazione, anche al soggetto privato, che dopo aver svolto uno studio di fattibilità dell’opera e di un’analisi dei rischi ad essa connessa, assume il ruolo di promotore ed elabora un progetto di preliminare, un piano economico-finanziario (cd. “PEF”), composto principalmente da un prospetto di stato patrimoniale, prospetto di conto economico e un prospetto dei flussi di cassa, nonchè da una relazione esplicativa che riepiloga le principali assunzioni alla base del PEF e contiene la proposta di realizzazione e gestione dell’opera.
A seguito dell’accettazione della proposta del promotore da parte della pubblica amministrazione, si procede attraverso tre possibili procedure di affidamento:
- procedura ordinaria, ossia la pubblicazione del bando per la presentazione di offerte;
- procedura a doppia gara con diritto di prelazione, ossia la prima fare per individuare il soggetto promotore e seconda fase per il soggetto aggiudicatario;
- procedure ad iniziativa dei privati, ossia quest’ultimi sollecitano la pubblica amministrazione ad indire le procedure per opere già previste nelle programmazioni annuali o triennali.
Il fulcro di tutto l’impianto normativo e contrattuale oggi presente nel nostro ordinamento è il contratto di concessione di lavori pubblici. La concessione, in quanto contratto, regolamenta i rapporti giuridici tra una amministrazione ed un privato.
L’ordinamento prevede due diversi tipi di concessione:
- a) concessione con ricorso al mercato;
- b) concessione con utilizzazione diretta dell’opera da parte della pubblica amministrazione concedente.
Nella concessione con ricorso al mercato, l’amministrazione richiede ad un privato di progettare, costruire e gestire un’opera pubblica. A titolo di corrispettivo, l’amministrazione non corrisponde somme di denaro al concessionario (o, al massimo, conferisce un prezzo che copre solo parzialmente il costo dell’opera, a titolo di contribuzione annuale), poiché gli concede il diritto di sfruttare economicamente l’opera. Si parla allora di c.d. “opere calde”, intese come quelle opere potenzialmente capaci di creare flussi di cassa, ossia entrate corrisposte dagli utenti/clienti/cittadini che utilizzano l’opera dietro un pagamento. Gli esempi oggi più frequente sono quello dei parcheggi, strutture sportive ecc.. In queste concessioni, il privato concessionario si accolla porzioni di rischio di mercato.
Ad avviso di chi scrive, la ripresa economica post-Covid passerà necessariamente per massicci investimenti infrastrutturali, pertanto nell’ambito degli strumenti di cooperazione tra pubblico e privati il project finance emerge come uno dei più strumenti innovativi per fronteggiare la scarsità delle risorse che colpirà il sistema economico globale e per attrarre nuovi investitori nel prossimo periodo storico.
Martino Cito