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Audirevi TALKS (About Economy) – ISA Italia n. 500: informazioni da “fonti esterne”

La Ragioneria Generale dello Stato con determina del 3 agosto 2020, al fine di allineare la tecnica professionale italiana alla prassi internazionale, ha pubblicato gli ISA Italia validi per i bilanci relativi ai periodi amministrativi, che iniziano il 1° gennaio 2020. In tale ambito, merita particolare attenzione la modifica che ha interessato l’ISA Italia n. 500.

La novità nel nuovo ISA Italia n. 500 sta nell’aver inserito, tra gli “Elementi probativi”, anche le informazioni acquisite da “fonti esterne”.

Per “fonte esterna” si intende “Una persona o un’organizzazione esterna che fornisce informazioni che sono state utilizzate dall’impresa nel predisporre il bilancio, o che sono state acquisite dal revisore come elementi probativi, nel caso in cui tali informazioni siano idonee per l’utilizzo da parte di una vasta gamma di utilizzatori”. Pertanto, la modifica introdotta nell’ISA 500 ha come significativo impatto sulla revisione che anche le informazioni derivanti da fonti esterne, persona fisica o organizzazione, possono essere utilizzate come elementi probativi a supporto del suo giudizio di revisione.

È importante sottolineare che permane in capo al Revisore l’obbligo di valutare la pertinenza, l’attendibilità, l’accuratezza e la completezza delle informazioni derivanti da una fonte esterna. Infatti, il revisore, per poter fare affidamento sulle informazioni derivanti da una fonte esterna ha l’obbligo di valutare diversi fattori tra i quali, a titolo di esempio, la natura, l’autorevolezza, l’indipendenza, la competenza e la reputazione della fonte esterna rispetto alle informazioni acquisite e le informazioni alternative che possono contraddire quelle utilizzate.

Questo aspetto è di significativa importanza in quanto, nei casi in cui il Revisore non abbia elementi sufficienti per valutare la pertinenza e l’attendibilità delle informazioni che pervengono da fonti esterne, e senza tali informazioni non gli è possibile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati mediante procedure alternative, può trovarsi nella condizione di una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione e pertanto avere un riflesso in relazione ai sensi dell’ISA Italia 705.

 

 

Giorgia Salaris