Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede all’art. 24, attraverso l’introduzione di un regime temporaneo, che i soggetti con volume d’affari inferiore a 250 milioni di euro non siano tenuti:
(i) al versamento del saldo Irap 2019;
(ii) al versamento della prima rata, pari al 40% (ovvero al 50% per chi applica gli ISA) dell’acconto dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020.
Con la Circolare N.27/E l’Agenzia delle Entrate ho fornito al contribuente dei chiarimenti in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 24 del Decreto Rilancio in merito alla possibilità, qualora il saldo dell’Irap 2020 si inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza.
Si ricorda che, in linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (“metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. Quest’ultima scelta comporta la riduzione o il non pagamento dell’acconto ma espone il contribuente al rischio di effettuare versamenti in acconto inferiori a quelli realmente dovuti e, dunque, l’applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Integrando le regole generali alle nuove previsioni del Decreto ne deriva che il contribuente è sempre tenuto a versare il secondo acconto Irap 2020 pari al 60% (ovvero al 50% per chi applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo”.
Al fine di evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo da utilizzare per la determinazione dell’acconto (storico o previsionale) la Circolare chiarisce che in nessun caso il primo acconto “figurativo” può mai eccedere il 40% (ovvero al 50% per chi applica gli ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo Irap per il periodo d’imposta 2020.
Saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto
Ipotizzando, quindi, un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli ISA e che utilizzi il metodo “storico”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro;
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro;
− versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro;
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].
Qualora, invece, il contribuente non sia tenuto ad applicare gli ISA ed utilizzi il metodo “previsionale”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro;
− che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020, è pari a800 euro;
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 200 euro;
− versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro, in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].
Contabilizzazione del primo acconto 2020 “figurativo”
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha espresso il proprio parere in merito alla contabilizzazione del primo acconto “figurativo” del 2020 che rappresenta uno “sconto” sull’Irap di periodo. Si è ritenuto infatti che tale acconto, determinato come in precedenza descritto, debba e avere contropartita in “sopravvenienze attive non tassabili” in quanto rappresenta una vera e propria cancellazione del debito tributario.
Angelo Ricchiuto