Tramite risposta a interpello n. 342 del 21 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi della deducibilità, ai fini IRES, delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di sei mesi (cosiddetti Mini Crediti)
L’Agenzia nella sua risposta analizza quelli che sono gli effetti della svalutazione civilistica, e conseguente deduzione fiscale, dei “crediti di modesto importo” nell’esercizio in cui risultano soddisfatti i criteri quantitativi e temporali previsti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR.
A sollevare l’istanza è stata una società che offre servizi a migliaia di utenti e che, a fine esercizio, si trova ad avere un notevole numero di posizioni a credito scadute, nella maggior parte dei casi importo non significativo.
Si definiscono Mini Crediti intendiamo i crediti di importo non superiore a:
– 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione (intendendosi per tali quelle che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100.000.000 di euro);
– 2.500 euro, per le altre imprese.
L’Agenzia delle entrate aveva già specificato che, la perdita afferente a un “mini credito” scaduto da oltre sei mesi non ancora incassato al 31 dicembre 2020, è deducibile nel periodo d’imposta 2020 imputando necessariamente la componente negativa a Conto economico, senza dover giustificare la sussistenza degli elementi “certi e precisi” (quali, ad esempio, la persistente assenza del debitore, i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive, ecc.). Tale perdita è deducibile anche nel caso in cui a Conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione.
Relativamente all’esercizio di deducibilità, al fine di risolvere i problemi di gestione derivanti dalla trasformazione delle svalutazioni in perdite, viene consentito al contribuente di rinviare la deduzione, come perdite, delle svalutazioni relative ai c.d. “mini crediti” al momento dell’eliminazione del credito stesso dal bilancio.
Di conseguenza, come ribadito dalla risposta n. 342/2021, in presenza di svalutazioni contabili “analitiche” o “forfetarie” compete all’impresa creditrice la scelta all’impresa creditrice la scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo con l’unico limite di soddisfare i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale (precisamente il verificarsi della scadenza del termine di pagamento da più di sei mesi).
Saranno fiscalmente irrilevanti di conseguenza i “mini crediti” interamente svalutati e le cui svalutazioni siano state dedotte a titolo di perdita in un esercizio precedente. Stessa ratio viene utilizzata nel caso di fondo svalutazione afferente ai medesimi crediti.
Si precisa che, se prima della cancellazione dal bilancio, si verificassero incassi totali o parziali dei “mini crediti”, la cui svalutazione è stata dedotta come perdita, si produrrà una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante pari all’importo riscosso.
Giuliana Manfreda