L’OIC 33 disciplina il passaggio ai principi contabili nazionali ed è applicabile sia al bilancio di esercizio, che al bilancio consolidato, con esercizio avente inizio dal 1gennaio 2020, o da data successiva (tuttavia, è possibile anche una applicazione retroattiva già al 1° gennaio 2019). L’OIC 33 è destinato a quelle imprese che adottano diverse regole di redazione del bilancio; nella situazione presumibilmente più diffusa, si assisterà al passaggio dai principi contabili internazionali IAS/IFRS alle regole OIC.
Obiettivo del principio è quello di fornire gli effetti prodotti dall’adozione dei principi contabili nazionali, attraverso sia l’indicazione dell’impatto, che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale, quella economica e con il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo.
Tali effetti dovranno essere chiaramente evidenziati nella Nota Integrativa ove, oltre ad indicare le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- Una riconciliazione del patrimonio netto, dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio ai principi contabili nazionali, che hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo, nonché una riconciliazione del conto economico comparativo e di quello complessivo qualora presentato in base al precedente set di principi contabili; tali differenze devono essere esposte al lordo del relativo effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso. Se la società ha presentato un rendiconto finanziario, in base ai precedenti principi contabili, devono essere illustrate le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto;
- l’elenco delle voci di bilancio, per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle esenzioni previste nell’Appendice A del principio;
- l’elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile, nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa, oppure gli effetti sono irrilevanti;
- qualora la società non abbia applicato retroattivamente i principi contabili nazionali, alle aggregazioni aziendali contabilizzate, secondo il set di regole contabili seguito nel bilancio precedente, dovrà fornire indicazioni, in nota integrativa, circa le modalità di determinazione della vita, utile dell’avviamento in conformità a quanto previsto dall’OIC 24 “Immobilizzazioni Immateriali”.
Anna Baldini