Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Bonafede, il 10 gennaio 2019 ha definitivamente approvato il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (ccii), in attuazione della Legge delega nr. 155 del 19 ottobre 2017. Il Testo unico contiene 391 articoli suddivisi in quattro parti che sostituirà tutte le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, riportate già nella “legge fallimentare” e nella legge nr. 3/2012 sul sovraindebitamento di tutti i soggetti non fallibili.
Il decreto legislativo è stato approvato con la formula ‘salvo intese’ e in attesa che venga pubblicato il testo integrale della Legge in Gazzetta Ufficiale la nomina dei revisori, dei sindaci o del Collegio Sindacale avverrà a seguito dell’adeguamento dello statuto sociale agli articoli novati del codice civile.
Il revisore o l’organo interno di controllo dovrà essere nominato entro nove mesi successivi all’entrata in vigore della legge (che è 30 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale). Per verificare o meno se esistono le condizioni per mettere in atto tali procedure, è necessario valutare l’esistenza delle condizioni facendo riferimento ai due esercizi precedenti la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente l’anno 2017 e 2018 se la pubblicazione avverrà entro il mese di febbraio 2019).
Un altro aspetto importante riguarda le responsabilità e gli obblighi che fanno capo a imprenditori, organi di amministrazione e di controllo. Tali soggetti dovranno adeguarsi quanto prima agli obblighi previsti dal testo, in quanto molte delle norme che modificano le disposizioni del codice civile che li riguardano saranno operative già dopo 30 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In particolare:
- Articolo nr. 2086 c.c. impone agli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
- nr. 2476 c.c. (società a responsabilità limitata) e art. 2486 c.c. (scioglimento della società), innalza il grado di responsabilità dei responsabili della governance aziendale in caso di mancato rispetto degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
- 2476 c.c., inserisce un comma che prevede che gli amministratori delle società a responsabilità limitata rispondano verso i creditori della società quando il patrimonio sociale sia insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
- 2394 c.c., introduce la responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali.
- 2486 c.c., inserito un comma che statuisce i criteri di quantificazione del danno risarcibile una volta accertata la violazione, da parte degli amministratori, delle disposizioni del medesimo articolo.
L’approccio del legislatore sembra essere quello di definire e punire le situazioni in cui gli amministratori delle società non si siano attivati in tempo per fare emergere la crisi e chiedere aiuto agli organi preposti per la composizione della stessa, nell’ottica di tutelare la continuità aziendale.
Ai fini dell’attività di una società di revisione il codice può intendersi come risolutivo a favore di tutti quegli imprenditori che si trovano a dover gestire e risolvere difficoltà che qualsiasi piccola o media azienda potrebbe riscontrare.
Il lavoro di una società di revisione può, quindi, aiutare l’imprenditore in una efficace e efficiente individuazione preventiva del rischio, creando valore all’azienda, un ulteriore supporto al buon funzionamento del processo interno .
Dal canto loro anche i professionisti, che operano per la società, potranno avvalersi di un ulteriore supporto ai fini di una gestione contabile e amministrativa ottimale. Questo potrà essere inteso come un “passaggio culturale” che, superato l’impatto e compresi i benefici, avrà effetti visibili a medio e lungo termine sul piccolo tessuto imprenditoriale. Come ogni cambiamento necessita di tempo per essere metabolizzato e per essere compreso.