A partire dai bilanci relativi agli esercizi avviati nel 2017, le società quotate, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni (con un organico di almeno 500 dipendenti e determinati requisiti dimensionali) hanno dovuto redigere una dichiarazione sui temi di carattere non finanziario (la DNF), ovvero una dichiarazione che permetta di comprendere le strategie e le attività messe in atto dall’impresa con riferimento alle tematiche ambientali, sociali, quelle attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
Questo nuovo adempimento è entrato in vigore nel 2017 con il decreto legislativo n. 254/2016 che ha recepito la direttiva europea (2014/95/UE). Ulteriore riferimento normativo è il Regolamento Consob del 19 gennaio 2018 che disciplina le modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza delle dichiarazioni di carattere non finanziario.
L’obbligo ricade su tutti gli EIP con oltre 500 dipendenti e almeno uno dei due valori seguenti: totale dello stato patrimoniale maggiore o uguale a 20.000.000 di euro o totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni maggiore o uguale a 40.000.000 di euro.
In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva europea, il legislatore italiano ha previsto la possibilità di redazione della Dichiarazione Non Finanziaria (DFN), su base volontaria, per tutti i soggetti diversi dagli EIP che siano interessati a farlo. Alla scelta volontaria di redazione del documento fanno seguito automaticamente gli obblighi di pubblicazione e di assoggettamento ad attività di controllo. Possono derogare alle previste attività di controllo solo i soggetti che pubblicano la relazione su base volontaria purché, alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
- numero di dipendenti durante l’esercizio inferiore a duecentocinquanta;
- totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.
Il Regolamento Consob prevede un regime diversificato di pubblicazione e di trasmissione alla Consob della DNF a seconda che la società redigente sia o meno quotata in un mercato regolamentato o diffusa tra il pubblico in misura rilevante. In particolare, al fine di contenere gli oneri gravanti sulle imprese, è previsto che le società quotate utilizzino i canali di pubblicazione e trasmissione già in uso nell’attuale disciplina del TUF. Per le altre società è invece prevista la pubblicazione della DNF sul proprio sito internet entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, al fine di garantire un più facile accesso a tutti gli stakeholder interessati.
Con riferimento alle attività di controllo, ricordiamo che il Regolamento impone obblighi a carico di due categorie di soggetti:
- il “revisore designato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;
- il “revisore incaricato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio;
I due soggetti possono anche coincidere e quindi l’attività di controllo sulla DNF sarebbe attribuita alla società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio, ad eccezione del caso in cui la revisione sia affidata al collegio sindacale (collegiale o monocratico). In tal caso, il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio e revisore designato per il controllo della DNF devono essere due soggetti distinti.
Il revisore incaricato della revisione legale del bilancio ha l’onere di verificare l’avvenuta approvazione da parte dell’organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria e di darne indicazione in apposito paragrafo nella relazione di revisione.
Il revisore designato effettua la verifica della DNF e rilascia una relazione indirizzata all’organo amministrativo. Per tale verifica di conformità effettuata dal revisore legale, le imprese potranno scegliere fra due forme di attestazione (limited assurance e reasonable assurance), connotate da livelli crescenti di approfondimento. L’opzione potrà essere totale o parziale, combinando i due metodi di verifica. I principi in base al quale il revisore designato è chiamato a svolgere il suo lavoro sono individuati nei Principi Internazionali sugli Incarichi di Assurance (ISAE) di cui il CNDCEC in collaborazione con Assirevi ha pubblicato una traduzione in lingua italiana sul proprio sito internet il 09/03/2018.
Nel caso in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.
Con riguardo alle modalità e ai termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF, in analogia con quanto avviene per l’informativa finanziaria, è previsto che la vigilanza sulle dichiarazioni avvenga su base campionaria valorizzando le segnalazioni dei sindaci, dei revisori e degli altri stakeholders. Una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione, al fine di includere nel campione soggetto a controllo anche le DNF redatte su base volontaria.
In un workshop, tenutosi presso l’Università commerciale Luigi Bocconi, il 13 marzo scorso e organizzato dal BAA Topic Governance, il Dottor Stefano Di Iorio, Funzionario Consob, ha specificato che i parametri in base ai quali sarà costituito il campione soggetto a verifica non sono ancora stati definiti dalla Consob, poiché si attende di conoscere il numero delle relazioni predisposte su base volontaria, al fine di individuare i parametri che consentano di costruire un campione rappresentativo.
Come espresso dalla Dott.ssa Alessandra Fornasiero, nel corso dello stesso incontro, l’implementazione di questa normativa rappresenta un’occasione, sia per i soggetti obbligati che per gli altri, di investire nello sviluppo di una strategia di comunicazione verso gli stakeholders con contenuti e modalità innovative.
A differenza dell’informativa finanziaria, che ha un contenuto molto tecnico e risulta comprensibile solo “agli addetti ai lavori”, la DNF può ragionevolmente raggiungere un pubblico più vasto. Pertanto le aziende hanno l’opportunità di comprendere che gli oneri a loro imposti dalla nuova normativa rappresentano in realtà un’opportunità per ridefinire un piano di comunicazione che sia dedicato alla sostenibilità e integrato con la strategia di business aziendale, che accrescerà il valore del Brand fino a renderlo “sostenibile“ al cliente finale.
(Nel 2017 la Dott.ssa Alessandra Fornasiero ha fondato CSR Value, una società di consulenza che si occupa di redazione di DNF e vanta numerose collaborazioni con grandi multinazionali)
Antonella Bisestile
Partner Audirevi SpA