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REVISORI LEGALI: CONTROLLI QUALITÀ DEL MEF ALMENO OGNI 6 ANNI E UN PESANTE SISTEMA SANZIONATORIO

Il 5 agosto 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 in “Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati” e il pre-esistente Decreto Legislativo n. 39 del 27/01/2010.
È importante ricordare che alla base della direttiva europea 2014/56/UE c’è la necessità di rinforzare quanto più possibile gli strumenti atti a prevenire le crisi finanziarie, soprattutto di carattere sistemico. Tra gli strumenti previsti, la Direttiva ritiene essenziale lavorare su idonei livelli qualitativi della revisione legale.

Dunque, il Decreto Legislativo n.135/2016 di recepimento della Direttiva Europea si pone l’obiettivo di regolare l’attività dei revisori dei conti: dall’accesso alla professione ai principi deontologici, dagli obblighi formativi alla qualità delle carte di lavoro, fino alle sanzioni previste.

In particolare, la normativa ribadisce, ancor più chiaramente rispetto al D.Lgs. 39/2010, che prima di accettare l’incarico, il revisore dovrà attestare di disporre di tempo, risorse e personale competente per lo svolgimento dell’incarico di revisione, ovvero di essere in grado di proseguirlo, valutare e documentarel’assenza di conflitti d’interesse, il rispetto verso le regole d’indipendenza e, nel caso di rischi, quali siano le misure per mitigarle.

Appare questo il punto più delicato della normativa, in quanto non si può non rilevare quanto divenga difficile e complesso per il revisore lo svolgimento dell’incarico nel corretto rispetto dei principi di revisione per chi non sia espressione o parte di grandi organizzazioni professionali strutturate.

E proprio nell’ottica di lavorare su adeguati livelli qualitativi, il Decreto interviene anzitutto per quanto riguarda i controlli degli addetti ai lavori. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico saranno soggetti a controllo qualità almeno ogni sei anni laddove abbiano svolto la revisione legale d’imprese in società che superano i limiti di quelle che il decreto definisce come “piccole imprese”.  L’art. 1 comma 1 lettera s-bis definisce come piccole imprese quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: totale attivo di stato patrimoniale in Euro 4.000.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni in Euro 8.000.000 e 50 dipendenti in media occupati durante l’esercizio.

L’art. 19 del decreto prevede che i controlli saranno basati su “una verifica adeguata dei documenti selezionati, includendo una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione”.

In particolare, il MEF provvederà al controllo qualità sui revisori legali e le società di revisione che non hanno incarichi su enti di interesse pubblico in merito ai seguenti aspetti: abilitazione e iscrizione nel registro dei revisori legali; adozione dei principi di deontologia professionale; adozione dei principi di controllo interno della qualità; adozione dei principi di revisione; formazione continua; contenuto informativo del registro dei revisori legali e delle relative sezioni A (dove sono iscritti coloro che svolgono attività di revisione legale) e B (dove sono iscritti coloro che non hanno assunto incarichi di revisione per 3 anni) che lo compongono; riservatezza e segreto professionale.

Nel Decreto si legge che entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicherà sul proprio sito internet una relazione sull’attività svolta e i risultati complessivi dei controlli qualità.

Ma come avverrà la selezione di coloro che saranno deputati ai controlli? Il Decreto prevede che la selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità sarà in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale e secondo specifici requisiti da parte delle stesse persone fisiche. Inoltre, per lo svolgimento dei compiti anche di indagine e accertamento, il Mef potrebbe avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il Decreto Legislativo n.135/2016 aggiorna anche le attuali regole sul sistema sanzionatorio. Tipo ed entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare saranno definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui: la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione, la solidità finanziaria della persona responsabile e l’ammontare di profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati.

Quali sono, dunque, nel dettaglio le sanzioni previste? Avvertimento verbale (impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo), dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di Legge, censura(consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione), sanzioni amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 Euro, sospensione dal registro per un periodo non superiore ai 3 anni, revoca di uno o più incarichi di revisione legale, divieto per il revisore legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore ai 3 annie infine nei casi più gravi cancellazione dal registro del revisore legale.

Il Decreto esplicita che tali sanzioni saranno applicabili solo in alcuni casi come il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, l’inosservanza degli obblighi di comunicazione relativi ai requisiti per l’abilitazione, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale, degli incarichi da esso svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.

Nel Decreto, si specifica all’articolo 24-bis, che il MEF possa disporre, per il revisore, un provvedimento di sospensione cautelare per un periodo non superiore ai 5 anni in relazione alla gravità del fatto.

La mancata applicazione dei principi “cardine” di revisione potrebbe determinare, dunque, l’applicazione del provvedimento di sospensione per il revisore.

Sanzioni specifiche sono previste anche per le violazioni riguardanti la Relazione di Revisione e giudizio sul bilancio. Nel Decreto si parla di sanzioni pecuniarie dai 10.000 ai 50.000 Euro, mentre le violazioni più gravi potranno portare a revoca dell’incarico, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori.

La sospensione del revisore è prevista anche in caso di morosità del contributo annuale. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro, il MEF assegna, infatti, un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato il revisore sarà sospeso da registro.

Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contradditorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

È importante, infine, ricordare, che le sanzioni amministrative saranno applicate dal MEF con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/21/16G00151/sg

Per approfondire l’argomento vi invitiamo il 17 ottobre 2016 al seminario di aggiornamento a partecipazione gratuita dal titolo Revisori legali: nuovi principi Isa Italia, carte di lavoro, controlli del MEF e sanzioni dopo il D. Lgs. 135 del 17 luglio 2016.
Per i professionisti soggetti ad obblighi formativi, ricordiamo che il seminario prevede l’attribuzione di 4 cfp da parte del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili).

 

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